• Home »
  • Cronaca »
  • Arresto del latitante Ernesto Fazzalari: Assolta la compagna Rosa Zagari dal reato di procurata inosservanza pena ed esclusa, per Fazzalari, l’aggravante della finalità di aver agevolato la cosca Zagari-Fazzalari

Arresto del latitante Ernesto Fazzalari: Assolta la compagna Rosa Zagari dal reato di procurata inosservanza pena ed esclusa, per Fazzalari, l’aggravante della finalità di aver agevolato la cosca Zagari-Fazzalari

La Corte di Appello di Reggio Calabria, presieduta dalla dott.ssa Felicia Genovese e relatore il consigliere dott.ssa Tommasina Cotroneo, ha riformato la sentenza di condanna con cui il giudice dell’Udienza Preliminare aveva condannato Rosa Zagari per il reato di procurata inosservanza pena, aggravata dalla finalità di favorire la cosca Zagari-Fazzalari.
Rosa Zagari è la compagna del latitante Ernesto Fazzalari ed era stata arrestata perché trovata in sua compagnia in occasione del suo arresto che ha posto fine ad una latitanza durata circa ventidue anni e che lo aveva portato ad essere il secondo latitante più ricercato d’Europa.
In origine la Zagari era stata arrestata, e condotta in carcere, anche per il porto e detenzione di una pistola con matricola abrasa, aggravati dalla finalità di agevolare la predetta cosca, rinvenuta nell’abitazione di Trepitò di Molochio ove il latitante aveva trovato rifugio.
Per questo reato per la Zagari era già intervenuta sentenza di assoluzione nel giudizio di primo grado.
Con la sentenza di primo grado Rosa Zagari era stata ritenuta responsabile del solo reato di procurata inosservanza pena, aggravata dalla finalità di favorire la cosca Zagari-Fazzalari, poiché secondo quel giudice aveva prestato una concreta ed efficace attività di assistenza al convivente Ernesto Fazzalari recandosi, e trattenendosi presso l’abitazione ove il ricercato da ultimo ha trovato rifugio, consentendo a quest’ultimo di incontrarla senza esporsi a particolari rischi ed assicurandogli la necessaria assistenza materiale e morale.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Antonino Napoli, contestando le motivazioni della sentenza di condanna, ha evidenziato che la Zagari non ha compiuto alcuna attività diretta a consentire a Fazzalari di eludere l’esecuzione della pena.
La condotta del reato di procurata inosservanza di pena, ha sostenuto l’avvocato Napoli, consiste in un’attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l’esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato. Ne consegue che non è responsabile del reato chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all’ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, posti in essere per umana solidarietà.
L’avvocato Napoli ha osservato che seppur il reato di procurata inosservanza di pena può assumere le forme più diverse, è necessario, per l’integrazione della condotta tipica, che l’aiuto prestato al condannato sia concretamente idoneo a conseguire l’effetto di sottrarlo all’esecuzione della pena e si leghi funzionalmente all’intenzione dello stesso di sottrarsi all’esecuzione.
La Corte, condividendo le argomentazioni difensive ha assolto la Zagari con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Nel medesimo processo l’ex latitante Ernesto Fazzalari rispondeva del reato di detenzione abusiva dell’arma rinvenuta nella casa di Trepitò, delle munizioni e della ricettazione dell’arma, delitti tutti aggravati dall’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva condannato il Fazzalari ad anni sei di reclusione ed € 10.000 di multa.
La Corte d’Appello, ritenendo parzialmente fondato l’appello del difensore del Fazzalari, avvocato Antonino Napoli, ha escluso la circostanza aggravante mafiosa su tuti i capi di imputazione rideterminando la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed € 9.000 di multa.
Per entrambi gli imputati la Procura Generale, rappresentata dal dottor Alberto Cinfarini, aveva chiesto la conferma della condanna. Per il solo Fazzalari aveva chiesto la riduzione di mesi otto per assorbimento della condotta di detenzione di arma comune da sparo con matricola abrasa in quella di arma clandestina.