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Il Dipartimento “Agricoltura” precisa che per il Tar e per il Consiglio di Stato era legittimo l’annullamento della nomina di Cedolia a DG dell’ARSAC

Il Dipartimento  regionale “Agricoltura”, – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta  -in riferimento alla notizia apparsa sulla stampa, secondo la quale la sentenza del Consiglio di Stato del ventisei febbraio scorso avrebbe stabilito che il Dott. Flavio Francesco Cedolia sarebbe stato in possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’ARSAC e che, pertanto, sarebbero stati arbitrari e privi di fondamento i provvedimenti assunti dalla Regione con i quali si era stabilito l’annullamento della nomina, “precisa  che, in realtà, la sentenza in questione ha rigettato in toto l’appello del Cedolia, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado emessa dal Tar Calabria, sez. di Catanzaro. Questa, infatti, aveva già rigettato nel primo grado di giudizio il ricorso prodotto dal dott. Cedolia, riconoscendo la legittimità e l’opportunità di tutti i provvedimenti assunti dalla Regione Calabria, con i quali si era provveduto all’annullamento della nomina di Cedolia per le gravi motivazioni  rappresentate. Il Dispositivo della Sentenza d’appello del Consiglio di Stato, d’altronde, non lascia adito a dubbio alcuno sul tenore della decisione assunta il ventisei febbraio, visto la perentorietà nella parte in cui si legge: “Per questi motivi il Consiglio di Stato…definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori di legge (15% a titolo di rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.), in favore della Regione Calabria.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.Ogni altra interpretazione dei provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa è quindi fantasiosa e del tutto priva di fondamento, non trovando riscontro nelle sentenze del Tar e, da ultimo, del Consiglio di Stato che, in quanto atti pubblici, sono nella disponibilità di chiunque voglia visionarli”. o.m.