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Inizio Anno Scolastico:sentenza Storica Tar Campania,Il Comune ha l’Obbligo di fornire Assistente Specializzato

> ribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), del 01/08/2019 N. 01452.
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> NOTA ANGSA RC
> (a cura dell’Avv. Leo Stilo)
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> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), con la sentenza del 01/08/2019 N. 1452 ha chiaramente sancito il principio secondo cui: il Comune ha l’obbligo di assegnare un assistente specialistico metodo ABA per l’assistenza dell’alunno con autismo.
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> La conclusione del TAR di Salerno trova fondamento nella consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis sentenza n. 2023 del 2017) e costituzionale (Corte Costituzionale n. 275 del 2016).
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> Il predetto principio (assegnazione assistente ABA) si colloca, quindi, quale più recente esplicitazione pratica e concreta dei diritti dei diritti riconosciuti al minore diversamente abile ormai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale che posso essere così sintetizzati:
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> il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap è un diritto fondamentale, tutelato dagli articoli 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di data 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
> l’ente locale è tenuto ad erogare all’alunno riconosciuto portatore di handicap grave l’assistenza specialistica prevista dall’13 della legge n. 104 del 1992, ritenuta necessaria dal G.L.O.H.;
> la posizione di assistente deve essere ricoperta da personale qualificato, perché altrimenti ivi sarebbe un diretto vulnus ai valori costituzionali, ‘poiché le prestazioni da rendere a favore degli alunni disabili sarebbero meramente apparenti (ad es., per un alunno privo dell’udito occorre un assistente che comprenda il linguaggio dei segni, mentre occorrono altre competenze nel caso in cui vi siano altre disabilità)’;
> i servizi di trasporto e di assistenza scolastica degli alunni diversamente abili, a carico degli enti locali, non possano essere condizionati neppure da esigenze finanziarie e di bilancio;
> la figura dell’assistente (nella prassi denominato anche “comunicatore” o “facilitatore”) va posta a disposizione dell’Istituzione scolastica dagli Enti locali (ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 616 del 1977, e dell’art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i quali hanno previsto l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali).
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> Angsa RC in collaborazione con Angsa Campania, invita i genitori degli alunni autistici frequentanti le scuole primarie, secondarie e secondarie di 1 grado a richiedere all’Ente Comunale la figura dell’Assistente Educativo formato in metodo ABA.
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> ANGSA Reggio Calabria, come ha già fatto nei giorni scorsi, si dichiara disponibile a fornire assistenza a tutti i genitori che si dovessero trovare in difficoltà.
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> Il dialogo con le Istituzioni e gli Enti Territoriali è il primo doveroso approccio. Nella nostra esperienza sul territorio molte problematiche sono state risolte grazie ad un approccio improntato sulla leale collaborazione.
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> Tuttavia, nel caso in cui il genitore non riuscisse ad addivenire ad una positiva risoluzione della questione l’ANGSA Reggio Calabria mette a disposizione un modello di richiesta al quale ispirarsi per esercitare i diritti e tutelare gli interessi dei propri figli (il modello trae spunto e ispirazione dalla motivazione – di cui alcuni passi sono contenuti nel format –

Vito Crea-Presidente Angsa RC