Tempi duri per i Dirigenti della “Buona Scuola”!

Se Atene piange, Sparta non ride, dice un vecchio proverbio.

E’ il caso dei docenti e del Dirigente Manager della trista riforma renziana.

E’ argomento all’ordine del giorno presso tutti i Collegi la definizione delle priorità degli ambiti di potenziamento dell’Offerta Formativa ai fini dell’individuazione dei docenti dell’organico potenziato da reclutare nell’ultima fase del piano assunzioni.

L’organico di potenziamento è un elemento innovativo del piano assunzioni. Si tratta di insegnanti senza cattedra assunti per essere assegnati per un triennio nel numero variabile di 3-8 unità ai vari istituti al fine di potenziarne l’offerta formativa in base alle linee guida previste dal Dirigente Scolastico.

Qui si apre uno scenario estremamente fantasioso circa l’impiego di queste persone, che non avranno né un ruolo ben preciso, né risponderanno alle richieste del Dirigente perché dall’USR perverranno docenti che potrebbero appartenere ad uno qualunque dei sette ambiti del Ministero, seguendo la logica della disponibilità dell’offerta, non della specificità della domanda.

Dopo che i Dirigenti avranno dunque scritto carte a iosa per richiedere l’ignoto, indotti dalla legge 107, avranno pure il problema di trovare a questa gente qualcosa da far fare nelle 18 ore settimanali in cui dovranno essere impiegati. Non sarà possibile, a meno di non trovare finanziamenti esterni, farli lavorare nelle ore pomeridiane, poiché il potenziamento dell’Offerta Formativa può essere effettuato solo senza oneri per la pubblica amministrazione, salvo che la scuola non resti aperta per altre attività.

Dunque, quando effettuare il potenziamento?

Che potenziamento si può programmare se non si sa neanche quali professionalità vi saranno impiegate? E se non si conoscono neanche le risorse di cui si dispone da eventuali finanziamenti privati di là da venire?

Se un dirigente Scolastico dovesse disporre di avvalersi dell’organico di potenziamento non è affatto peregrina l’ipotesi per cui potrebbe incorrere in responsabilità civile / amministrativa nei riguardi del docente che si vedesse “utilizzare” con finalità diverse da quelle per cui è precipuamente destinato; e in responsabilità contabile nei confronti dell’erario, poiché consumerebbe uno storno di risorse da “un capitolo” altro rispetto a quello suo proprio.

E allora ecco prepotente il paradosso, per cui il D.S. potrebbe (a spese proprie, stante il venir meno della stampella dell’Avvocatura dello Stato!) esser convenuto dinanzi a un Giudice perché ha applicato una norma risultante confliggente con altrettanti precetti normativi e diritti tutelati! E allora il D.S. “discretamente” oculato potrebbe evitare di richiedere un potenziamento “al buio”, come hanno fatto già alcuni più flessibili e lungimiranti.

Stessi rischi potrebbe correre il Dirigente qualora il tirocinio formativo dell’alternanza scuola-lavoro si tramutasse in una sorta di impiego di bassa manovalanza a costo zero, per il quale si potrebbero configurare anche fattispecie di reati.

I Dirigenti sono, com’è noto, l’interfaccia contrattuale della scuola e con una legge come questa hanno ben poco da stare allegri. Prescrizioni assolutamente inattuabili tutte a loro onere, responsabilità gravose senza finanziamenti pubblici e senza criteri attuativi.

É sotto gli occhi di tutti che l’incostituzionalità e la fumosità della norma sono destinate a sfociare in una pioggia di lavoro inutile, inefficienze del servizio e rischi professionali altissimi.

Il consiglio da dare anche ai Dirigenti è lo stesso dato a tutte le categorie del settore: non operare in mancanza di regole certe, rifiuto di programmare assurdamente al buio un’attività di potenziamento, rifiuto di definire le priorità degli ambiti di potenziamento senza garanzie per loro, per gli studenti e per i docenti.

Rifiuto di dare attuazione al tirocinio formativo in assenza di enti che possano realmente soddisfare questa prescrizione nonché di condizioni che tutelino gli studenti nei loro diritti e tutti gli operatori del settore scolastico nelle loro prestazioni.

L’auto-tutela in circostanze come questa diventa solo l’esercizio di un diritto-dovere inalienabile.