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CINQUEFRONDI IMPORTANTE SENTENZA Assolto il proprietario di un rimorchio contro il quale si era schiantato un anziano in scooter

 

Nell’immediatezza del sinistro  nessuna contestazione fu elevata nei confronti del proprietario del rimorchio né,  attesa la circostanza che la vittima era  andata a collidere da solo contro il rimorchio,  erano state ritenute necessarie altre attività  d’indagine utili- nell’immediatezza a capire le ragioni della morte del centauro.

Solo successivamente, a seguito di un supplemento di informativa di reato – che nel corso del processo è stato oggetto di  articolate contestazioni –  alla luce di un ritenuto divieto di transito per gli autocarri nel centro abitato di San Martino, al proprietario del rimorchio veniva contestata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 589  Codice Penale,   e cioè omicidio colposo per aver parcheggiato il rimorchio in una area  interdetta alla circolazione degli autocarri. Se il rimorchio non  fosse stato  lasciato in sosta- la sintesi dell’accusa- il motociclista non avrebbe  potuto  finire addosso all’ostacolo- ancorchè  di mole imponente  e in pieno giorno .

Il processo vedeva il collegio difensivo rappresentato dagli Avv. Luigi Mamone, del Foro di Palmi , e Renato Milasi , del Foro di Reggio Calabria, contestare la ricostruzione  operata dagli investigatori. In particolare, veniva sottolineato che  il divieto di transito si riferisse al centro abitato  e non alla circonvallazione. A conforto di ciò veniva evidenziato che un tale divieto se  sussistente avrebbe dovuto essere posto  non all’inizio del paese ma quattro chilometri prima, nel quadrivio San Bartolo, al fine di impedire ai camion di canalizzarsi in una strada che non consente poi margine per l’inversione di marcia e , che in ogni caso,   la prova che il divieto interessi  la strada  maestra e non la circonvallazione era data dal fatto che   altro simile segnale sia presente nella periferia nord , quella che  proviene  da Taurianova e che non può interessare la circonvallazione –  che  non ha sbocco  per gli autocarri-  finendo  a Nord in una stretto budello  nel quale può passare una sola automobile alla volta.

Oltre a ciò  veniva evidenziata l’incertezza della causa della morte del pensionato nel senso che non era stata accertato nell’immediatezza  con autopsia se la morte fosse conseguenza della caduta o l’incidente fosse  invece il  risultato di un malore ( ictus , infarto o altro ) a seguito del quale lo scooter ormai senza controllo avrebbe  finito la propria corsa contro il rimorchio. In ogni caso,  oggetto di valutazione  è stata anche la condizione del casco e della visiera le cui condizioni certamente penalizzavano la chiara visibilità della strada al centauro.

IL PM d’udienza  pur evidenziando   le incertezze  che caratterizzavano il processo chiedeva emettersi  sentenza di condanna. L’Avv. Luigi Mamone e l’Avv. Renato  Milasi, nel corso di due dettagliati interventi  oltre a ricostruire  in ogni aspetto le circostanze che  escludevano la sussistenza del divieto di transito e di sosta  sulla circonvallazione evidenziavano le  lacune della attività di discovery  che impediscono  ora di comprendere le vere cause della morte del pensionato , evidenziando sotto il profilo del diritto come fosse altresì censurabile le valutazioni in termini di responsabilità  oggettiva per il proprietario del camion il fatto di aver parcheggiato un veicolo in una area potenzialmente interdetta al transito e alla sosta e concludevano chiedendo l’assoluzione perché il fatto non era sussistente. Tesi  fatta propria dal Giudice. La vicenda sotto il profilo giudiziario si è così conclusa. Al Comune di Taurianova  e alla Provincia spetta ora di chiarire  se i camion  da San Bartolo in avanti possano marciare in direzione San Martino e se possano percorrere la circonvallazione  che – ormai è certo –  non  attraversa il centro urbano  dove sarebbe  ancora vigente  un divieto di transito.