Nota di replica dell’Avv. Antonino Napoli,

 

I signori Francesco De Salvo e Rosanna Laruffa, genitori del piccolo A. D. S., comunicando alla stampa la loro disavventura hanno voluto richiamare l’attenzione su questo episodio affinché casi simili non abbiano più a ripetersi. Nella nota, diffusa su richiesta dei clienti, è riportato, senza enfasi e senza commento alcuno, esclusivamente il capo di imputazione contestato al dottore Interdonato dal Pubblico Ministero del Tribunale di Palmi, dottor Francesco Frettoni, che qui si riporta integralmente ad eventuali fini comparativi: <<del delitto p. e p. dagli articoli 113, 590, secondo comma, c.p. perché in cooperazione colposa fra loro, non effettuando tempestivamente un taglio cesareo alla sig.ra Rosanna Laruffa – che, alla 36a settimana di una gravidanza ad alto rischio, caratterizzata da rilevanti problemi di ipertensione, versava in una condizione di travaglio pre–partum con sofferenza fetale – e non assicurando una sollecita ed adeguata terapia neonatale, determinavano l’aggravamento di un’encefalopatia ipossico-ischemica insorta a livello fetale negli ultimi giorni della gravidanza e così concorrevano a cagionare al piccolo Alessio De Salvo, nato alle ore 8.45 del 31.08.2010, lesioni gravi e gravissime; più in particolare, la sera del 30.08.2010 la sig.ra Laruffa, avvertendo contrazioni che progressivamente aumentavano e si facevano dolorose, contattava telefonicamente il dott. Romeo, suo ginecologo di fiducia, senza però ricevere indicazioni di recarsi in ospedale; successivamente, avvertendo dolori ancora più forti, si recava di propria iniziativa presso il presidio ospedaliero di Polistena, da dove suo marito Francesco De Salvo contattava telefonicamente più volte il Dott. Romeo, che però non acconsentiva alla richiesta del De Salvo di recarsi in ospedale, affermando che avrebbe seguito la situazione da casa tenendosi in contatto con l’ospedale; qui, nonostante la situazione di travaglio fetale e benché già alle ore 2.30 – 2.50 lo stato ipertensivo della sig.ra Laruffa fosse stato ricondotto a livelli compatibili con un taglio cesareo, il Dott. Interdonato, ginecologo di turno quella notte, non attivava le procedure per l’effettuazione del parto cesareo, ma manteneva la paziente in osservazione sino alle ore 8.30 del mattino, quando, dopo che alle 7.20 un esame cardiotocografico aveva evidenziato un tracciato anormale e dopo che alle 8.25 un’ecografia effettuata dal Dott. Romeo, frattanto giunto in ospedale per l’inizio del suo turno intorno alle ore 8, aveva rivelato la riduzione del liquido amniotico ed una flussimetria alterata, si procedeva agli atti preparatori del taglio cesareo, che veniva posto in essere intorno alle ore 8.45; al momento del parto, inoltre, non veniva immediatamente predisposto quanto necessario per l’immediato trasferimento del nascituro in una struttura ospedaliera dotata di terapia intensiva neonatale, ma a ciò si provvedeva solo dopo più di un’ora dal parto, dapprima cercando infruttuosamente disponibilità di posti presso la TIN di Reggio Calabria e poi rivolgendosi alla TIN di Lamezia Terme, dove peraltro il piccolo Alessio doveva essere portato mediante elisoccorso a seguito dell’accertata difficoltà  di reperire un’ambulanza in sede; in questo modo il Dott. Romeo ed il Dott. Interdonato, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, sottovalutando la gravità della situazione di travaglio pre-partum della Sig.ra Laruffa e di sofferenza fetale del nascituro, non avviando la partoriente ad una struttura ospedaliera adeguata, dotata di reparto di terapia intensiva neonatale, ritardando di cinque-sei ore l’effettuazione del taglio cesareo rispetto al momento in cui questo era necessario e praticabile ed inoltre provvedendo con ulteriore ritardo al trasferimento del neonato presso un ospedale dotato di TIN, concorrevano ad aggravare nel piccolo Alessio De Salvo un’encefalopatia (leucoencefalomalacia periventricolare) ipossico-ischemica insorta a livello fetale negli ultimi giorni della gravidanza e così a cagionargli una compromissione della funzione neuro-psichica foriera di lesioni gravi e gravissime. In Polistena, il 31 agosto 2010>>. Relativamente alla perizia, disposta dal Giudice per le indagini Preliminari in seguito ad incidente probatorio e tanto enfatizzata dal dottore Interdonato tanto da riportarne un minuscolo stralcio, si evidenzia che proprio questa, unitamente all’esame dei periti e consulenti nel contraddittorio di tutte le parti, ha indotto il Pubblico Ministero ad emettere il Decreto di Citazione a Giudizio ed è alla base del capo di imputazione contestato dalla Procura. A nessuna riservatezza ero obbligato in qualità di difensore delle costituende parti civili poiché, quando il segreto istruttorio era da tempo venuto meno a seguito dell’emissione del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Palmi, sede distaccata di Cinquefrondi, proprio i miei clienti mi avevano chiesto di comunicare alla stampa, per loro conto ed interesse, quanto accaduto  e di rispondere alle domande dei giornalisti con una nota.   Relativamente al rapporto con la stampa il Codice Deontologico Forense, all’art. 18, prevede che il difensore, con il consenso del proprio assistito, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte, come nel caso di specie, da segreto istruttorio.    Io non presenterò, almeno per ora, querela contro il dottore Interdonato per avermi diffamato, né scriverò all’ordine dei medici o agli altri ordini di vigilanza. Il mio pensiero, in questo momento, va al povero A. D. S., ed avrei davvero gradito che anche quello del dottore Interdonato fosse rivolto al piccolo ma la sensibilità non è una cosa che si può pretendere da tutti.   La mia condotta, pertanto, è stata non solo deontologicamente corretta, a fronte di quella del dottore Interdonato che, ad oggi, è imputato di lesioni colpose gravi o gravissime, ma improntata al rispetto della legge, correttezza, lealtà e senso  del dovere nell’interesse dei propri assistiti.  Il pudore avrebbe imposto al dott. Interdonato di replicare con una nota difensiva piuttosto che diffamare il professionista che assiste le persone offese anche se un dato emerge dalla nota del ginecologo di Polistena ed è quello che non afferma mai – né lo avrebbe potuto – che è stato comunicato alla stampa il falso.