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41 bis O.P. e tutela della salute in carcere: la Cassazione accoglie il ricorso di Ernesto Fazzalari

La prima sezione della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Antonino Napoli, difensore di Ernesto Fazzalari, avverso il rigetto del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila della richiesta di sospensione pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare o ospedaliera.

Il Fazzalari, che attualmente si trova detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma, è sottoposto al regime del 41bis Ord. pen., in espiazione di una condanna a anni 30 di reclusione in ragione di un provvedimento di cumulo emesso dalla procura Generale di Reggio Calabria, ed è affetto da adenocarcinoma duttale di tipo a cellule chiare: una forma di tumore al pancreas aggressiva e dalla prognosi incerta.

Il Tribunale di Sorveglianza, nel motivare il rigetto dell’istanza di sospensione pena o di concessione della detenzione domiciliare o ospedaliera, aveva evidenziato che “il Tribunale non può ignorare il gravissimo stato di salute in cui versa il condannato, ma neppure può trascurare le esigenze di certezza della pena e contenimento della pericolosità, nel caso di specie evidentissime, trattandosi di soggetto ristretto al regime speciale ex art. 41 bis OP”.

Nel medesimo provvedimento il Tribunale aveva rilevato che fuori dal circuito carcerario il condannato non avrebbe potuto ricevere cure diverse o migliori di quelle praticate in regime detentivo attraverso il continuo monitoraggio effettuato dai sanitari e la ininterrotta vigilanza del personale di Polizia penitenziaria, in grado di allertare in qualunque momento l’ausilio medico occorrente.

La difesa ha contesto i predetti assunti davanti al giudice di legittimità rilevando che il Tribunale aveva solo ipotizzato, in maniera generica e astratta, l’idoneità dell’indicato apparato carcerario, a offrire assistenza medico-infermieristica a Fazzalari, senza verificarne l’effettiva adeguatezza ad affrontare eventuali e improvvise, o imprevedibili, complicanze di natura oncologica, che, per ammissione dello stesso Giudice, potrebbero generare conseguenze esiziali.

La mancata concessione del differimento di pena, aveva rilevato l’avvocato Napoli, lede il diritto alla salute del condannato, nella misura in cui gli nega la facoltà di scegliere di curarsi presso l’Ente ospedaliero da lui ritenuto più conforme alle sue esigenze e alla sua specifica condizione individuale.

Costituisce – inoltre – una grave lesione del diritto alla salute, al consenso informato e all’autodeterminazione terapeutica non accordare al Fazzalari il diritto di sottoporsi a cure e trattamenti, anche sperimentali, praticati presso centri d’eccellenza, presenti in altri ospedali del territori nazionale.

All’esito della camera di consiglio la I sezione della Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e disposto un nuovo esame presso il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.