RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. ATTENTATO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED AL RUOLO DELLA DIFESA

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Pericoloso il tentativo di abrogazione del patrocinio a spese dello Stato per alcune
materie e la trasformazione dell’Avvocato in un collaboratore sottopagato
Il Ministro Salvini e qualche altro sedicente politico ritornano ad occuparsi di
patrocinio a spese dello Stato. Lo fanno con la medesima disinvoltura lessicale e
con la medesima imprecisione tecnica. E come al solito cercando di scaricare le
proprie responsabilità sugli altri: anche questa volta contro gli avvocati che hanno
la prerogativa della difesa.
Questi rappresentanti dimenticano che il patrocinio a spese dello Stato è
l’attuazione dell’articolo 24, terzo comma, della Costituzione, che impone alla
Repubblica di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione. Non è un istituto di favore per l’Avvocatura.
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, che il Ministro Salvini ha evocato nel
corso di una trasmissione, non ha “tagliato” il patrocinio a spese dello Stato, come
si dice; ha fatto qualcosa di più insidioso, e di tecnicamente più grave. L’articolo
29, comma 3, del decreto ha abrogato l’articolo 142 del Testo Unico sulle spese
di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Quella disposizione,
introdotta in attuazione dell’articolo 24, terzo comma, della Costituzione,
prevedeva che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino
extracomunitario l’onorario e le spese spettanti al difensore fossero a carico
dell’erario, senza preventiva verifica reddituale. Non era un privilegio. Era un
regime speciale, pensato per un contenzioso dai termini perentori brevissimi, con
parti strutturalmente non abbienti, spesso trattenute nei CPR o appena sbarcate,
prive di documenti di origine, di traduzioni legalizzate, di reddito accertabile nei
tempi processuali utili.
Abrogare l’articolo 142 non significa “ricondurre il beneficio al regime ordinario”.
Significa sopprimere una garanzia calibrata sulla specificità del giudizio di
espulsione e scaricare sulla difesa un onere documentale che si traduce in un
ostacolo concreto all’impugnazione. È una restrizione selettiva, chirurgica,
consapevole. Il Ministro, insomma, racconta agli italiani un decreto che non è
quello da lui firmato. Se lo ha letto, lo ha letto male. Se non lo ha letto, è peggio.
Il Ministro afferma, poi, che i ricorsi allungano i tempi. È l’inverso. I tempi sono
già lunghi prima che il ricorso venga proposto, e lo sono per responsabilità
dell’amministrazione che il Ministro medesimo presiede. La domanda di
protezione internazionale viene formalizzata presso le Questure con il modello
C3. Le Commissioni territoriali che decidono nel merito sono organi
amministrativi, non giurisdizionali. Dipendono dal Ministero dell’Interno. Il ricorso
giurisdizionale entra in scena solo dopo, e solo se la Commissione ha rigettato la
domanda.
Il dato che il Ministro tace è questo: una quota rilevantissima dei ricorsi proposti
dinanzi alle Sezioni specializzate dei Tribunali viene accolta. Significa che i giudici
danno torto alle Commissioni. Significa che l’avvocato, con il suo ricorso, non ha
allungato alcunché: ha riparato un errore dello Stato.
Se il Ministro desidera davvero ridurre i tempi, il tema non è l’avvocatura. È la
struttura
che egli stesso guida. Le Commissioni territoriali sono
sottodimensionate. Le Prefetture gestiscono i flussi con organici insufficienti.
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Il Ministero dell’Interno potrebbe istituire ulteriori Commissioni e dinvece no,
diventa più facile scaricare tutto sull’Avvocatura.
Ma il Ministro dovrebbe sapere che chi difende, in regime di patrocinio a spese
dello Stato, non si arricchisce. Riceve compensi liquidati in misura ridotta rispetto
alle tariffe ordinarie (anche fino all’80% in meno), spesso a distanza di anni dal
deposito dell’istanza. Ed oggi con la ben nota circolare del Ministero della Giustizia
del 17 marzo 2026 (che siamo pronti ad impugnare), si tenta, addirittura, di
evitare il pagamento dei compensi all’avvocato attraverso una incostituzionale
compensazione con le pretese creditorie dello Stato, ovviamente senza alcun
accertamento in contraddittorio. L’Avvocatura affronta pratiche complesse,
fascicoli documentali voluminosi, udienze multiple, traduzioni. Lo fa perché
l’articolo 24 della Costituzione glielo impone e perché il giuramento professionale
non prevede distinzioni tra clienti italiani e stranieri, tra ricchi e poveri.
Ma c’è di più, e di peggio. Il decreto-legge n. 23 del 2026 è in corso di
conversione. Il testo licenziato dalla Camera e trasmesso al Senato il 17 aprile
contiene un articolo 30-bis che il Ministro si guarda bene dal menzionare, e che
tuttavia svela il disegno vero. Da un lato si abroga, nei ricorsi avverso i
provvedimenti di espulsione, il regime speciale che garantiva l’accesso al
patrocinio a spese dello Stato. Dall’altro si istituisce un compenso di circa 615,00
euro per il collega che avrà convinto il cittadino extracomunitario ad accettare il
rimpatrio volontario. Si toglie dove l’avvocato difende, si paga dove l’avvocato
accompagna alla partenza. Pensavo che gli avvocati difendessero i diritti delle
persone e non fossero dei segretari-accompagnatori.
L’articolo 30-bis modifica l’articolo 14-ter del testo unico sull’immigrazione e
introduce delle novità. Tra queste la previsione che al rappresentante legale
(neanche più veniamo indicati con il nome di Avvocato o Procuratore !) munito di
mandato, che abbia assistito lo straniero nella fase di presentazione della
domanda, spetti un compenso (appunto 615,00 euro) pari alla misura del
contributo economico per le prime esigenze erogato al migrante, corrisposto
soltanto ad esito della partenza.
Il compenso non è parametrato a un criterio forense, né al decreto ministeriale
55 del 2014, ma a una voce di welfare migratorio destinata al migrante. È una
cifra forfettaria, identica per ogni pratica, indifferente alla complessità del caso.
Ed è un compenso condizionato a un risultato: la partenza. Se lo straniero resta,
se ci ripensa, se valuta con il suo avvocato l’esistenza dei presupposti per una
protezione internazionale o per un ricorso avverso il diniego, l’avvocato lavora
gratuitamente. Se invece parte, l’avvocato incassa. Questo non è un compenso
professionale. È un premio di produzione. E il prodotto è la partenza del migrante.
Si coglie immediatamente la distorsione: L’avvocato è, per definizione
costituzionale e deontologica, indipendente dall’interesse pubblico che il suo
assistito può voler contestare. L’articolo 24 della Costituzione non tollera che il
difensore riceva una retribuzione proporzionata al conseguimento del risultato
voluto dall’Amministrazione che quel difensore dovrebbe essere pronto a citare
in giudizio. La legge professionale del 2012 non consente che il compenso dipenda
da un esito coincidente con la finalità politica dello Stato-parte. Il codice
deontologico impone all’avvocato di agire nell’esclusivo interesse dell’assistito:
non di un apparato ministeriale, non di un’agenda di governo, non di un obiettivo
statistico sui rimpatri.
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La norma in conversione configura un’ipotesi di strutturale conflitto di interessi.
L’avvocato chiamato ad assistere lo straniero nell’adesione al programma è, nel
medesimo istante, il professionista che dovrebbe valutare con lucidità se non
sussistano i presupposti di una protezione internazionale, di una protezione
speciale, di un’impugnazione dell’espulsione. Se una scelta gli frutta 615,00 euro
e l’altra non gli frutta nulla, l’equilibrio del consiglio professionale è compromesso
in partenza. La libertà del parere tecnico viene sostituita da una convenienza
economica orientata.
Vi è poi un dettaglio non casuale. La norma non parla di “avvocato”. Parla di
“rappresentante legale munito di mandato”. La formula è ambigua e apre domani
a figure diverse dall’avvocato iscritto all’albo, con ripercussioni sulla riserva
professionale e sulla qualità dell’assistenza resa.
Il disegno complessivo, a questo punto, diventa leggibile. Si restringe l’accesso
al patrocinio a spese dello Stato dove l’avvocato difende. Si sceglie un lessico
generico, il “rappresentante legale”, che consente di estendere la prestazione a
figure non togate. Il difensore dei diritti non è più un avvocato. Un collaboratore
sottopagato. Un segretario retribuito a risultato.
L’Avvocatura italiana non può accettarlo. Non per ragioni corporative, ma per
ragioni costituzionali. Il giorno in cui il difensore viene pagato per aver convinto
il proprio assistito a rinunciare a una tutela, la difesa cessa di essere un diritto. È
precisamente ciò contro cui la Costituzione è stata scritta. Se il Governo vuole
incentivare i rimpatri volontari, gli strumenti esistono: Prefetture, enti locali,
organizzazioni internazionali, associazioni. A questi soggetti spetta la funzione di
accompagnamento amministrativo. Non all’Avvocatura, che ha un altro mandato,
scritto nella Costituzione e nel giuramento professionale.
Additare gli avvocati come responsabili dell’inefficienza dello Stato è poi un tema
populista e non corrispondente alla verità.
Ciò che non si può consentire è che il diritto di difesa venga trattato come un
costo da comprimere, anziché come un pilastro della nostra civiltà. E non si può
consentire, ancor meno, che il difensore venga retribuito per indurre il proprio
assistito a non difendersi.
Se davvero si vuole ridurre i tempi, si metta mano alle Prefetture e alle
Commissioni. Se davvero si vuole ridurre il contenzioso, si migliori la qualità delle
decisioni amministrative. Il Parlamento deve lasciare agli avvocati le prerogative
che la Costituzione ha loro affidato. La difesa dei diritti è una di queste. Il
compenso per aver convinto a rinunciare ai diritti non lo è, né potrebbe esserlo.
Perché il giorno in cui lo fosse, l’avvocato avrebbe cessato di essere avvocato, e
la Repubblica avrebbe cessato di essere quella disegnata dall’articolo 24.
Avv. Antonello Talerico
Componente del CNF per il Distretto di Catanzaro

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