I lavoratori iscritti alla Gioia Tauro Port Agency riceveranno l’indennità di mancato avviamento
Si è conclusa positivamente l’attesa dei lavoratori portuali di Gioia Tauro, iscritti nell’elenco dell’Agenzia, che dallo scorso agosto non percepivano il pagamento dell’IMA. Dopo ripetute interlocuzioni, tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, la direzione generale del MIMS ha disposto il nulla osta al relativo pagamento, in base all’elenco definito dall’Ente guidato dal presidente Andrea Agostinelli.
Nella missiva ministeriale, inviata anche all’Inps, è stato “ribadito l’esercizio dell’autonomia decisionale e gestionale dell’Autorità di Sistema portuale nel procedere all’individuazione, in conformità alle disposizioni di legge, dei soggetti da inserire nell’Agenzia e, pertanto, dei beneficiari dell’indennità di mancato avviamento”.
E’ stato, altresì, specificato che l’Ufficio legislativo del MIMS, investito della questione interpretativa delle misure normative da adottare, nel condividere la posizione dell’’Autorità di Sistema portuale, ha chiarito che l’Ente ha iscritto i lavoratori nell’elenco della Port Agency in applicazione all’art. 4, comma 1 del DL 243/2016, convertito in legge n°18 del 2017 e modificato dal DL 104/2020, convertito in legge 126/2020.
Viene, così, ribadito che i criteri per la regolare iscrizione dei lavoratori alla Port Agency sono stati responsabilmente adottati dall’Autorità di Sistema portuale, in quanto esiste, nell’area portuale di Gioia Tauro, una condizione soggettiva di persone licenziate per esubero da impresa ex art. 18 o ex art.16 e che, da almeno cinque anni, persistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminaliste e delle imprese portuali.
In via prudenziale, l’Ente ha ritenuto di far confluire nell’Agenzia gli ulteriori soggetti licenziati per esubero applicando oltre ai meri criteri fissati dalla norma in materia, riferita all’esubero da impresa ex art. 16 o ex art. 18 regolarmente autorizzata, ulteriori “criteri di salvaguardia” che hanno sostanzialmente assimilato le valutazioni effettuate in sede di prime iscrizioni a quelle successive all’emendamento. Nello specifico, quindi, è stata verificata ed accertata la sussistenza del requisito del godimento degli ammortizzatori sociali dell’impresa ex art. 18 o ex art. 16 nel quinquennio precedente all’entrata in vigore dell’emendamento.
I lavoratori che rientrano nell’elenco sono quelli appartenuti alle società Automar (ex Blg), Coopmar, Universal Service, International Shipping, Sea Work e All Service.