Palmi – Operazione Onta 2, emessa la sentenza di primo grado

Il Giudice dell’udienza Preliminare presso il Tribunale di Palmi (Dott. Giulio G. De Gregorio) ha emesso in data odierna la sentenza conseguente al giudizio abbreviato del procedimento cd. “Onta 2”.

L’operazione traeva spunto da una trasmissione atti effettuata dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria, che nell’ambito delle intercettazioni disposte durante le indagini dell’operazione “Onta”, aveva ravvisato ipotesi di reato di competenza della Procura Palmese.

In particolare, dal contenuto delle intercettazioni erano state ricostruite alcune ipotesi di reato quali induzione alla falsa testimonianza, oltreché illecite detenzioni d’armi da sparo.

Da qui l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare (nel corso delle quali durante le rituali perquisizioni erano stati ravvisati degli allacci abusivi all’Enel, poi contestati) e la successiva scelta del rito abbreviato, operata dalla quasi totalità degli imputati.

Oggi, ad esito della requisitoria del Pubblico Ministero e delle discussioni delle difese, l’esito del giudizio di primo grado con rito abbreviato.

Queste le condanne: 

  • Cacciola Gregorio cl. ’58 – anni due mesi quattro di reclusione (l’ipotesi di induzione alla falsa testimonianza);
  • Cacciola Domenico e Cacciola Roberto – mesi otto di reclusione (ipotesi d’illecita detenzione di arma comune da sparo);
  • Cacciola Gregorio cl. ’51 – anni due mesi otto di reclusione (ipotesi d’illecita detenzione di arma comune da sparo);
  • Nocera Giovanni – mesi nove di reclusione (allaccio abusivo energia elettrica e gas);
  • Napoli Ornella – mesi sei di reclusione (allaccio abusivo energia elettrica).

 

Pronunciate anche alcune assoluzioni; il GUP Palmese, infatti, ha scagionato Cacciola Gregorio cl. ’58 (difeso dagli Avv.ti Giovanni Vecchio e Nico D’Ascola) dall’ipotesi di minaccia finalizzata alla falsa testimonianza.

Assolti, infine, Nocera Gianfranco (difeso dall’Avv. Davide Vigna) e Nocera Giovanni (difeso dall’Avv. Francesco Collia) dall’ipotesi di illecita detenzione d’armi che li vedeva imputati, con la formula perché il fatto non sussiste.