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Gioia Tauro, differimento del Consiglio comunale di approvazione del bilancio perché non rispettato il termine di 20 giorni

L’approvazione del bilancio di previsione in consiglio comunale rappresenta uno dei momenti più delicati ed importanti della vita democratica di un Comune. Al prossimo consiglio del 19/8/2015 viene chiesto a tutti i consiglieri di esprimersi senza aver potuto attentamente visionare la relazione ( parere) dei revisori dei conti che solo oggi, 18/8/2015, nonostante le nostre sollecitazioni, è stata notificata non rispettando i termini di 20 giorni previsti dal TUEL dlgs 267/2000 e dal regolamento comunale di contabilità (art. 4, comma 6 e ss) a garanzia dei consiglieri. Un documento di fondamentale importanza che dovrebbe essere messo a disposizione dei consiglieri 20 giorni prima della seduta del consiglio. Esistono tempi tecnici, imposti dalla legge e dai regolamenti che, in questo caso, sono stati completamente ignorati impedendo di fatto la piena cognizione del parere e la proposizione di eventuali emendamenti. Per questi motivi il rappresentante di Cittadinanza Democratica in consiglio non sarà presente; si è chiesto, altresì, con apposita missiva a firma del capogruppo di rinviare la discussione al prossimo consiglio comunale, ritenendo tale condotta lesiva dei diritti dei consiglieri. La maggioranza potrà anche non assecondare la nostra richiesta di differimento, assumendosene la piena responsabilità politico-amministrativa ed approvare lo stesso il bilancio di previsione 2015 ma scriverà, comunque, una brutta pagina per il comune di Gioia Tauro, relativamente alla trasparenza e al dialogo tanto decantati. Di ciò sono stati investiti e relazionati i massimi Organi preposti al controllo tra i quali S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, principale garante sul territorio della democrazia all’interno degli Enti.
Per Cittadinanza Democratica
Salvatore Nardi, già assessore comune di Gioia Tauro
Monica Della Vedova, già assessore comune di Gioia Tauro

si allega 

Cons. Stato – sez. I – parere 23 aprile 2012 n. 1960
sabato 28 aprile, 2012 
NOTA
Con il parere in rassegna la Sezione Prima ritiene meritevole di accoglimento il ricorso straordinario proposto da un Consigliere comunale contro la delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario, sotto il proflo della violazione degli artt. 227 e 239, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sub specie carenza della disponibilità della relazione del revisore almeno 20 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio (l’art. 227, TUEL prevede, in particolare, che “Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisioneLa proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.” ).